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e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 31 (Requisiti professionali del calzolaio ortopedico o della calzolaia ortopedica)

(1)  Requisito professionale per l’esercizio dell’attività del calzolaio ortopedico o della calzolaia ortopedica è il diploma in una materia tecnica corrispondente rilasciato da un un istituto statale o statalmente riconosciuto ai sensi delle norme vigenti in materia. In alternativa, il diploma di maestro artigiano, inteso come diploma di calzolaio ortopedico disciplinato ai sensi dell’articolo 73bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e della deliberazione della Giunta provinciale del 14 aprile 2008, n. 1247.