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In vigore al: 27/05/2016

e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 9 (Criteri e attribuzione degli impianti)

(1)  L’attribuzione dei vari impianti di cui all’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato avviene avendo riguardo ai campi d’attività, nonché alle cognizioni e tecniche professionali delle singole professioni. Quale base si utilizzano i rispettivi profili professionali o quadri formativi.

(2)  L’attribuzione degli impianti alle professioni nel settore dell’installazione avviene sulla base dello schema di cui all’allegato B.

(3)  Ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, gli impianti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato possono essere controllati e puliti anche dallo o dalla spazzacamino e dal risanatore o dalla risanatrice di camini nell’ambito delle rispettive competenze. 6)

6)
L'art. 9, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.