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In vigore al: 27/05/2016

e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

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1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

Art. 2/bis Iscrizione nel registro delle imprese, variazione e cancellazione

(1)  Contestualmente all’avvio dell’attività artigiana, l’impresa presenta alla Camera di Commercio, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese mediante la Comunicazione Unica di cui agli articoli 9 e 9/bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modifiche.

(2)  Per le attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e h), dell’ordinamento dell’artigianato, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) va dapprima presentata, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, al comune territorialmente competente.

(3)  All’atto della ricezione della richiesta, la Camera di commercio invia all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa la ricevuta di protocollo e la ricevuta della Comunicazione Unica.

(4)  Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la Camera di commercio comunica all’impresa l’avvenuta iscrizione. Entro il mese successivo la stessa comunicazione è inviata al sindaco/alla sindaca del comune territorialmente ai fini della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di idoneità dei locali. In caso di pratiche non corrette o incomplete oppure di indicazioni non veritiere, le contestazioni avverranno ai sensi delle norme vigenti in materia penale e di procedimento amministrativo.

(5)  L’impresa presenta, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di variazione dell’iscrizione o di cancellazione dal Registro delle imprese nei seguenti termini:

  1. contestualmente all’evento, nel caso in cui la variazione consista nell’aggiunta di un’attività soggetta a SCIA;
  2. entro 30 giorni dall’evento negli altri casi.

(6)  Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, la Camera di commercio effettua la variazione o la cancellazione e ne dà comunicazione all’impresa. Entro il mese successivo, l’avvenuta cancellazione o, in caso di modifiche relative all’attività o alla sede, l’avvenuta variazione è comunicata al sindaco/alla sindaca del comune territorialmente competente. 2) 

2)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.