(1) Nelle zone turistiche sviluppate e nelle zone turistiche fortemente sviluppate di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, l'indice di ampliamento per il calcolo della massima superficie lorda di piano ammissibile è determinato sulla base dei posti letto calcolati ai sensi dell'articolo 3, secondo le seguenti modalità:
(2) Per il calcolo dell'indice di ampliamento nei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, è possibile raddoppiare la cifra di cui al comma 1, lettera a), cifre 1), 2) e 3), che può essere sommata al numero di posti letto calcolati ai sensi dell'articolo 3.
(3) Nelle zone economicamente depresse ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'indice di ampliamento è determinato con regolamento del comune.