(1) I dati dichiarati nella richiesta di iscrizione all'anagrafe provinciale o nella comunicazione di variazione sono sottoposti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, a verifica da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura che può avvalersi a tale scopo, secondo le modalità previste dal manuale di cui all'articolo 6, anche di personale e risorse appartenenti ad altre ripartizioni provinciali.
(2) In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, si provvede all'iscrizione dell'impresa agricola nell'anagrafe provinciale ovvero alla modificazione delle informazione ivi contenute.
(3) In caso di esito negativo, in tutto o in parte, della verifica di cui al comma 1, la Ripartizione provinciale Agricoltura comunica tempestivamente al richiedente le difformità riscontrate, invitandolo a fornire dei chiarimenti.
(4) Decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, senza che sono stati forniti i chiarimenti richiesti, l'iscrizione si intende respinta. Qualora il richiedente insiste sulla correttezza delle informazioni dichiarate, la richiesta di iscrizione o di variazione è sottoposta entro 60 giorni ad un ulteriore verifica da parte di un'istanza individuata all'interno della Ripartizione provinciale Agricoltura d'intesa tra la Ripartizione provinciale Agricoltura e la Ripartizione provinciale Foreste e indicata nel manuale di cui all'articolo 6, comma 1, che decide in ordine alle informazioni da inserire nell'anagrafe provinciale.
(5) Di norma i dati di riferimento, ai fini della verifica di cui al comma 1, sono quelli contenuti nelle fonti di dati di cui all'allegato B; in caso di difformità, il richiedente deve chiedere un'aggiornamento dei rispettivi dati contenuti nelle fonti di riferimento.