Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2006, n. 33.
(1) Nel caso in cui la trasmissione elettronica non possa essere tecnicamente effettuata tramite l'utilizzo dei sistemi previsti a causa di malfunzionamento, indisponibilità di codici o altre cause imputabili all'amministrazione provinciale, la comunicazione va effettuata per posta elettronica firmata digitalmente oppure utilizzando i moduli cartacei in uso. L'avverarsi di tali situazioni non esonera l'interessato dal rispetto dei termini di legge per l'effettuazione delle comunicazioni.