(1) L'inventario dei beni immobili patrimoniali deve contenere le seguenti indicazioni:
- il luogo, la denominazione, la consistenza e la qualità dei beni;
- i dati tavolari;
- il titolo di provenienza;
- i dati relativi al valore e alla destinazione dei beni.
(2) I beni mobili si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli elementi che valgono a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la eventuale rendita.
(3) Sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili il cui costo di acquisto o di fabbricazione è superiore a 400 euro, IVA compresa. Detto importo viene aggiornato ogni cinque anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo redatto dall'Istituto provinciale di statistica. Oggetti di interesse artistico o storico previsti nelle sotto indicate categorie, sono sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.
(4) Ogni oggetto è contrassegnato col numero progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
(5) L'inventario dei beni mobili patrimoniali deve contenere:
- l'ubicazione;
- la descrizione e la quantità;
- il prezzo d'acquisto o il valore di stima.
(6) Sono descritti in distinti inventari i beni immobili, i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico, i valori mobiliari.
(7) Indipendentemente dal loro valore gli oggetti fragili e di facile consumo, cioè tutti quei beni che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente non sono iscritti in inventrario.
(8) I beni non soggetti ad inventariazione non sono soggetti ad alcun tipo di registrazione.
(9) I beni mobili in uso gratuito devono essere registrati in un apposito registro.
(10) La custodia dei titoli e dei valori è affidata all'istituto di credito che effettua il servizio di cassa per l'istituzione scolastica.
(11) Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell'inventario di riferimento.
(12)I valori dei beni presenti nell’inventario vengono annualmente ridotti di una percentuale stabilita con deliberazione della Giunta provinciale secondo tipologie e categorie di beni. Da detta riduzione sono escluse le opere d’arte che vengono rivalutate almeno ogni dieci anni.16)
(13) Quando il dirigente o la dirigente cessa dal suo ufficio, il passaggio delle consegne avviene mediante verbale, dopo la chiusura e l'accertamento dell'esattezza dei registri prescritti, in contraddittorio con il consegnatario subentrante e quello cessante.