Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 5 giugno 2001, n. 23.
(1) In caso di sospensione o ritiro dell'abilitazione alla pesca di cui all'articolo 11/bis, comma 2, della legge il trasgressore è obbligato a consegnare la licenza di pesca all'ufficio entro 30 giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.