Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, N. 39.
(1) L'orario obbligatorio annuale complessivo dell'attività didattica è calcolato sulla base di 34 settimane di lezione previste dal vigente calendario scolastico.
(2) Le singole scuole possono innalzare il numero minimo delle ore obbligatorie prescritte dalle norme vigenti, secondo le esigenze del piano dell'offerta formativa e tenendo conto della dotazione organica assegnata.
(3) La quota obbligatoria di base del curricolo è pari all'85% del monte ore annuale delle singole discipline di cui all'articolo 2.
(4) La quota obbligatoria a libera disposizione della scuola è pari alla differenza tra l'orario complessivo obbligatorio di cui ai commi 1 e 2 e la quota obbligatoria di base di cui al comma 3.
(5) L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 3 e 4, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.