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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 291)
Regolamento all'ordinamento forestale

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 7 (Prestazione di cauzione)

(1) La cauzione per la corretta esecuzione dei lavori può essere prestata mediante la consegna presso il tesoriere della Provincia di Bolzano di una somma di denaro, di titoli di Stato o di un libretto di risparmio, la presentazione di una fidejussione bancaria di uguale importo a favore della Provincia autonoma di Bolzano ovvero mediante una delega di pagamento. Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso und contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo.

(2) La cauzione deve essere prestata prima dell'inizio dei lavori.

(3) L'ammontare della cauzione viene determinato tenendo conto delle spese che deriverebbero nel caso di esecuzione in economia dei lavori da parte dell'autorità forestale.

(4) Qualora per l'esecuzione dei lavori sia prescritta anche la prestazione di una cauzione sulla base di altre disposizioni, lo svincolo delle cauzioni può avvenire solamente dopo l'accertamento della regolare esecuzione eseguito di concerto dai tecnici a tal fine incaricati dalle strutture dell'amministrazione provinciale che hanno prescritto la prestazione di una cauzione.

(5) Qualora i lavori non vengano eseguiti regolarmente, l'autorità forestale può eseguire in economia i lavori necessari utilizzando a tal fine la cauzione prescritta.

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