(1) Salvo che in motivati casi, da comunicarsi preventivamente all'ufficio, le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 22, comma 2, della legge, vengono eseguiti fra le ore 8 e 19 dei giorni feriali in presenza di un appartenente al corpo forestale provinciale in servizio presso l'ufficio.
(2) Chi esercita l'attività di impagliatore o di conciatore deve annotare nel registro di entrata e di uscita nel seguente ordine:
- la data di entrata;
- la specie, il numero dei capi consegnati e, qualora possibile, anche il sesso;
- il numero del certificato d'origine;
- il nominativo e l'indirizzo del latore o possessore;
- la data di uscita;
- il nominativo e l'indirizzo della persona che prende in consegna la fauna selvatica 2)preparata nonché
- varie altri annotazioni.
(3) In caso di consegna di fauna selvatica2) senza certificato d'origine, questo va prodotto entro i successivi cinque giorni e nel registro vanno comunque riportati al momento della consegna nome ed indirizzo del latore previa esibizione di un documento di identità valido.
(4) Le parti di uno stesso capo di fauna selvatica2) affidate per la loro lavorazione a persone diverse devono essere munite del certificato d'origine o di un documento contenente il numero del certificato d'origine, le generalità della persona detentrice del certificato d'origine e l'autorità che lo ha rilasciato.
(5) Il registro di carico e scarico interamente compilato e le singole schede non più utilizzabili devono essere consegnati all'ufficio.
(6) Agli effetti della presente normativa non rientrano nel termine di fauna selvatica2) morta ai sensi dell'articolo 20 della legge gli esemplari imbalsamati di volatili cacciabili.