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In vigore al: 27/05/2016

d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 181)
Regolamento relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 2 maggio 2000, n. 19.
2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.

Art. 12 (Esame per guardiacaccia)

(1) Il candidato all'esame di cui all'articolo 34 della legge deve dimostrare di possedere una buona conoscenza della legge e sufficienti cognizioni delle norme di pubblica sicurezza relative al porto d'armi. Inoltre deve possedere nozioni nell'ambito delle seguenti materie:

  1. ecologia:
    1. il concetto elementare di equilibrio della natura;
    2. la correlazione fra fauna selvatica2) ed ambiente;
  2. biologia della fauna selvatica2):
    1. la zoologia;
    2. l'alimentazione, l'ecologia e l'etologia delle specie cacciabili e di quelle più importanti non cacciabili;
    3. l'utilizzazione della fauna selvatica2);
  3. tutela della fauna selvatica2) e gestione tecnico-venatoria:
    1. le malattie;
    2. il censimento, la stima della consistenza selvatica e la pianificazione degli abbattimenti;
    3. i danni da fauna selvatica2);
    4. le strutture a funzione faunistica e venatoria;
    5. la lavorazione della cacciagione;
    6. la cinofilia.

(2) Sono giudicati idonei i candidati che sia nella prova scritta che in quella orale riportano un punteggio non inferiore a sei decimi in ogni singola materia d'esame. L'idoneità è attestata da un certificato rilasciato dall'ufficio.

(3) Per essere ammessi all'esame gli interessati devono presentare una domanda all'ufficio ed allegare alla stessa una copia autenticata della licenza di porto di fucile ad uso caccia nonché l'attestato di frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 34, comma 4, della legge. I documenti da allegare possono essere sostituiti da una autocertificazione.

(4) Chi prima dell'entrata in vigore della legge aveva frequentato fuori provincia un corso di formazione per agente venatorio2), è dispensato dalla frequenza del corso di cui al comma 3, purché le materie d'insegnamento ed il loro contenuto corrispondano a quelle elencate al comma 1, lettere a), b) e c).

(5) La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno due commissari. In caso di assenza o impedimento del presidente la carica è assunta dal commissario più anziano.

(6) L'attestato di frequenza con profitto al primo corso semestrale organizzato dall'amministrazione provinciale per la formazione dei agente venatorio2) secondo la normativa allora in vigore e vertente sulle materie indicate al comma 1, è equipollente al certificato di idoneità di cui al comma 2.

(7) I datori di lavoro sono tenuti ad iscrivere gli agenti venatori loro dipendenti a corsi di aggiornamento sulle materie di cui al comma 1.

(8) Sono considerati agenti venatori ai sensi dell'articolo 34, comma 6, della legge i agente venatorio2) ed i custodi forestali delle riserve private di caccia con mansioni di vigilanza venatoria, che nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge, hanno prestato il relativo servizio per almeno 130 giorni all'anno.

(9) L'attestato di idoneità di cui all'articolo 34/bis della legge viene rilasciato dall'ufficio previo superamento di un esame scritto consistente nella redazione di un verbale di trasgressione alle norme della legge e di un esame orale sulle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

2)
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.P. 18 febbraio 2010, n. 11, nel testo italiano le parole „selvaggina“, „comprensorio di caccia“ e „guardiacaccia“ sono sostituite con le parole „fauna selvatica“, „comprensorio“ e „agente venatorio“; invece nel testo tedesco le parole „Jagdgebiet“ e „Jagdaufseher“ sono sostituite con le parole „Wildbezirk“ e „hauptberuflicher Jagdaufseher“.