(1) In applicazione della norma di cui all'articolo 101, comma 6, della legge, l'Istituto per l'edilizia sociale può autorizzare la locazione di singole camere a studenti universitari.
(2) L'autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e per due studenti universitari a condizione che la parte non locata dell'abitazione rimanga adeguata al fabbisogno della famiglia.
(3) Agli effetti della determinazione della capacità economica ai sensi dell'articolo 112 della legge, in deroga all'articolo 7 non viene attribuito agli studenti universitari alcun reddito e nello stesso tempo non viene riconosciuta alcuna quota di detrazione.
(4) Insieme all'autorizzazione per l'accoglimento di studenti universitari in una abitazione in locazione dell'IPES, l'IPES comunica il canone che il titolare del contratto di locazione può richiedere allo studente universitario. Il canone è pari a euro 240,00 per la stanza singola e a euro 180,00 per un posto letto in una stanza doppia.
(5) Il 25 per cento dell'importo per la sublocazione deve essere pagato dal titolare del contratto di locazione all'IPES.
(6) Le camere con superficie abitabile inferiore a 12 metri quadrati possono essere occupate solo da una persona.
(7) Le camere date in locazione devono essere completamente ammobiliate, e per il locatario deve essere a disposizione un apposito servizio (doccia, WC), o deve essere garantito l'uso congiunto dei servizi sanitari dell'abitazione.
(8) La quota parte dei costi di esercizio dell'abitazione relativi alla camera è compresa nel canone di locazione.
(9) La domanda per l'autorizzazione alla locazione di camere ai sensi dell'articolo 101, comma 6, della legge va presentata all'IPES su un modulo predisposto dall'IPES e deve comprendere, in forma di autocertificazione, a norma dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i seguenti dati:
- Il numero e la superficie abitabile delle camere che si intendono dare in locazione;
- L'eventuale uso congiunto di locali comuni (cucina, servizi igienici eccetera);
- La durata del tempo non superiore a quattro anni per la quale si chiede l'autorizzazione.
(10) L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda non viene respinta. Se dopo la decorrenza dei quattro anni non è revocata entro 30 giorni dall'IPES, essa si intende prorogata tacitamente per ulteriori quattro anni.
(11) Entro 30 giorni dalla data di occupazione della stanza il titolare del contratto di locazione deve comunicare all'IPES il nome del sublocatario e inoltre inviare una copia del contratto di locazione che deve essere redatto su un modulo predisposto dall'IPES.11)