(1) I clienti svolgono le attività organizzate e si sottopongono ai trattamenti sotto la propria responsabilità. Il responsabile dell'esercizio non è tenuto ad effettuare alcun accertamento sulle condizioni di salute dei clienti.
(2) Il responsabile dell'esercizio espone nei locali in cui si svolgono le attività organizzate e si effettuano i trattamenti, una tabella con l'elenco delle prestazioni offerte. L'elenco è trasmesso al responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale competente per territorio.