In vigore al

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In vigore al: 27/05/2016

f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 211)
Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali 2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 luglio 1994, n. 32.
2)
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 28 dicembre 1999, n. 70.

Art. 1 (Ambito di applicazione)   delibera sentenza

(1) Il presente titolo disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 25, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.4)

(2)Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dal direttore della struttura organizzativa che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente in originale. 5)

(3) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di tutte le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, eccezione fatta per i documenti amministrativi relativi all'ambiente, per i quali non è necessario dimostrare l'interesse personale e concreto.6)

(4)Con riferimento agli atti del procedimento amministrativo, purché esecutivi ed efficaci, il diritto di accesso si esercita, anche durante il procedimento stesso, nei confronti della struttura organizzativa competente a formare l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Il diritto di accesso agli atti adottati dalla Giunta provinciale è autorizzato dal Segretario generale. 7)

(5) Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

(6) Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, anche locali.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 20.11.2008 - Informazioni ambientali - diritto di accesso - disciplina speciale - non occorre interesse particolare e qualificato - parere del comitato di valutazione dell'impatto ambientale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 41 del 19.02.2008 - Accesso ai documenti - silenzio rifiuto confermativo di precedente rigetto di identica istanza - interesse all'accesso - diritto alla riservatezza di terzi - condizione per la prevalenza del diritto di accesso
4)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 28 dicembre 1999, n. 70.
5)
L'art. 1, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 luglio 2014, n. 25.
6)
Il comma 3 è stato integrato dall'art. 2 del D.P.G.P. 2 novembre 1994, n. 50.
7)
L'art. 1, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 21 luglio 2014, n. 25.
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