(1) Per la concessione degli assegni di studio mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, gli interessati devono presentare domanda in carta legale all'ufficio provinciale formazione del personale sanitario, allegando i seguenti documenti:
- a) originale o copia autentica del diploma o certificato di laurea rilasciato dalla competente università;
- b) nel caso di conseguimento all' estero, originale o copia autentica dell'attestato di riconoscimento o della richiesta di riconoscimento;
- c) certificato di residenza;
- d) attestato di frequenza del tirocinio pratico, rilasciato dal responsabile della struttura presso la quale viene svolto il tirocinio;
- e) copia autentica del libretto diario.
(2) Ai tirocinanti che abbiano conseguito il diploma di laurea all'estero, qualora alla domanda sia stata allegata la richiesta di riconoscimento di cui al comma 1 lettera b), è fatto obbligo di integrare la domanda con la presentazione del relativo attestato di riconoscimento.
(3) Nella domanda il richiedente deve dichiarare di non percepire altri emolumenti, assegni o borse di studio, comunicando immediatamente eventuali variazioni.
(4) Gli assegni sono corrisposti per i giorni di effettiva frequenza del tirocinio.
(5) Qualora il richiedente benefici di altri emolumenti, assegni o borse di studio, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'importo percepito e l'assegno previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 12/1993.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.