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In vigore al: 27/05/2016

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 201)2)
Regolamento sulla prevenzione incendi e sull'installazione e conduzione degli impianti termici

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1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
2)
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45, ed infine dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 9 settembre 2013, n. 24.

Art. 4 (Verbale di collaudo di prevenzione incendi)

(1) Il verbale di collaudo di prevenzione incendi deve riferirsi all'interno edificio o stabilimento in cui vi sono attività soggette a controllo di prevenzione incendi, in modo da considerare la sicurezza complessiva dell'edificio o dell'azienda, anche se i lavori abbiano riguardato soltanto l'ampliamento o la modifica di una parte dell'edificio o dello stabilimento.

(2) Il verbale di collaudo deve essere redatto secondo il modello di cui all'allegato A.

(3) Il collaudo deve essere effettuato quando l'edificio o lo stabilimento sono pronti per l'uso, completi di impianti, di macchinari, di attrezzature, di arredamenti ed altri beni strumentali.

(4) La licenza d'uso o il certificato di agibilità rilasciati dal comune in seguito al deposito del verbale di collaudo autorizzano la gestione delle sole attività specificate nel verbale stesso.