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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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Classificazione degli esercizi di somministrazione di pasti ai sensi dell'articolo 34 della legge e dell'articolo 7 del regolamento:

  1. Gli esercizi sono classificati nella prima categoria, quando presentano i seguenti requisiti:
    1. complesso di notevole rilievo con sale, saloni ed altri ambienti. Sale con tavoli separati, arredate con particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli, con caratteristiche della massima confortevolezza; disponibilità di carrelli per antipasti e vivande. Corredi (biancherie, stoviglie, cristalleria, argenteria, ecc.) di primissima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi;
    2. impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria; impianto per la rinnovazione automatica dell'aria; impianto telefonico urbano ed interurbano con cabina;
    3. cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente, dotata di impianti moderni ed in perfetta efficienza, con sistema di aereazione e depurazione dell'aria e montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso; adeguati locali e servizi igienici destinati ad esclusivo uso del personale;
    4. personale di servizio in numero più che sufficiente, in relazione a quello dei tavoli e dei coperti e comunque in armonia all'importanza dell'esercizio ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio; personale di sala a conoscenza di una delle principali lingue estere, ed il direttore, i capi cameriere e i cantinieri a conoscenza di almeno due lingue estere; servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato da cuochi capi-partite e da personale numericamente adeguato alla migliore efficienza del servizio stesso;
    5. menù comprendente piatti di cucina nazionale ed internazionale e che includa le specialità tipiche locali; carta dei vini comprendenti vini pregiati e di annati italiana ed esteri, e che includa vini tipici sudtirolesi;
    6. servizio di guardaroba;
    7. servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, lussuosamente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda e di moderni impianti di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni dell'autorità sanitaria.
  2. Gli esercizi sono classificati nella seconda categoria, quando presentano i seguenti requisiti:
    1. sale e banchetti arredati con gusto e signorilità, con tavoli separati e con caratteristiche della massima confortevolezza. Disponibilità di carrelli per vivande ed antipasti. Corredi di prima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi;
    2. impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria; impianto per la rinnovazione automatica dell'aria; impianto telefonico urbano ed interurbano;
    3. cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente, dotata di impianti moderni ed in perfetta efficienza, con sistema di areazione e depurazione dell'aria e montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso; adeguati locali e servizi igienici per l'esclusivo uso del personale;
    4. personale di servizio in numero proporzionato all'importanza dell'esercizio ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di uniforme idonea; personale di sala a conoscenza di una delle principali lingue estere, ed il direttore, i capi cameriere a conoscenza di almeno due lingue estere; servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato da cuochi capi-partite e dal personale subalterno necessario;
    5. menù comprendente piatti di cucina nazionale ed internazionale e che includa almeno qualche specialità tipica locale; carta dei vini comprendente vini pregiati, italiani ed esteri, e che includa vini tipici sudtirolesi;
    6. servizio di guardaroba;
    7. servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, finemente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda ed impianto di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti di materiale lavabile, dotati di vaso nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni dell'autorità sanitaria.
  3. Gli esercizi sono classificati nella terza categoria, quando presentano i seguenti requisiti:
    1. sala arredata in modo sufficientemente elegante e confortevole, con tavoli e corredi adeguati alle caratteristiche del locale;
    2. impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento; impianto telefonico urbano ed interurbano;
    3. cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente; impianti di cucina moderni ed efficienti; disponibilità di apparecchiature per il sufficiente ricambio dell'aria; servizi separati per il personale;
    4. personale di sala adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio, dotato di una uniforme adeguata; personale bilingue e, nelle località interessate da turismo estero, almeno in parte a conoscenza di una lingua estera;
    5. menù che includa una sufficiente varietà di piatti; carta dei vini italiani ed esteri, e che includa vini sudtirolesi;
    6. servizi igienici distinti per sesso, piastrellati, decorosi, bene arieggiati; lavabi con acqua corrente calda e fredda, in numero adeguato alla capacità dell'esercizio, in locali distinti per sesso destinati ad antigabinetto, con l'attrezzatura prevista dall'autorità sanitaria.
  4. Gli esercizi sono classificati nella quarta categoria, quando presentano i seguenti requisiti:
    1. locale idoneo e con arredamento di media qualità dotato di telefono; attrezzatura e corredi ben tenuti e curati; illuminazione e riscaldamento;
    2. cucine collocate in locale idoneo con adeguati impianti ed attrezzature;
    3. personale bilingue sufficiente ad espletare il servizio;
    4. menù che includa una sufficiente varietà di piatti;
    5. servizi igienici distinti per sesso, piastrellati, decorosi e convenientemente arieggiati; lavabi con acqua corrente ed in numero adeguato, in locali destinati ad antigabinetto, con l'attrezzatura prevista dall'autorità sanitaria.
  5. Nella quinta categoria sono classificati gli esercizi che non presentano le caratteristiche indicate per le precedenti categorie, purché siano in grado di svolgere la loro attività nelle condizioni necessarie per una adeguata funzionalità, in locali idonei e sufficienti, provvisti di servizio igienico rivestito di materiale lavabile dotato di vaso, nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura ed asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie. Si deroga dai doppi servizi per i pubblici esercizi già esistenti all'entrata in vigore della legge.
  6. Per le pasticcerie il requisito relativo all'assortimento dei pasti si intende sostituito con quello relativo all'assortimento dei prodotti specifici. Fermo restando, in relazione alle singole categorie di classificazione, i criteri di massima inerenti agli aspetti qualitativi e quantitativi dei prodotti previsti per gli altri esercizi, mentre si prescinde, ai fini della classificazione, dal requisito relativo alla somministrazione delle bevande alcoliche, anche quando siano appositamente autorizzate.
1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.
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