(1) Il manto nevoso di una pista deve essere preparato e mantenuto in condizioni idonee alla pratica dello sci.
(2) A prescindere dalle prescrizioni di carattere generale in ordine alla manutenzione delle piste disposte dagli uffici provinciali competenti l'ufficio provinciale competente per le piste da sci, ove lo ritenesse necessario, può prescrivere in singoli casi lavori di manutenzione particolari.
(3) Il servizio piste è composto da una o più persone che controllano lo stato di manutenzione della pista, la segnatura e la segnaletica nonché le misure di sicurezza esistenti.
(4) Il servizio piste provvede inoltre, su provvedimento motivato dell'autorità competente per territorio, alla chiusura rispettivamente alla riapertura della pista di sci con l'apposizione dell'apposita segnaletica. Per gli itinerari sciistici a dette operazioni provvede il titolare stesso rispettivamente un suo delegato. Il servizio piste chiude altresì, totalmente o parzialmente, la pista qualora vengano a mancare le condizioni di cui al primo comma,
(5) Dopo la chiusura degli impianti di risalita devono essere eseguite discese di controllo per accertare che sulle piste servite dagli stessi non siano rimasti sciatori in difficoltà.
(6) Su richiesta motivata del titolare delle aree sciabili si può prescindere dalla istituzione del servizio piste nei casi in cui l'estensione della pista, le caratteristiche e l'ubicazione della medesima garantiscono la sicurezza degli utenti. In detto caso la rispettiva domanda va rivolta all'Assessore provinciale competente, il quale può emettere mediante decreto la rispettiva autorizzazione.
(7) Compatibilmente con l'esplicazione del servizio di cui al terzo comma i relativi addetti possono esplicare anche altre funzioni. 4)