Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.
(1) Qualora nel periodo intercorrente tra la concessione del contributo e l'ultimazione di opere di miglioramento fondiario per le quali siano stati concessi contributi previsti dalla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, o dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, si verificano aumenti di costo superiori al 10% della spesa ammessa, per l'importo eccedente detto 10% può essere concesso un contributo integrativo previa verifica dell'aumento dei costi da parte del funzionario incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione dei lavori.