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In vigore al: 27/05/2016

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 171)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28: Norme per la formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari

1)

Pubblicato nel B.U. 7 novembre 1978, n. 56.

CAPO I
Concessione di contributi finanziari agli enti gestori di scuole e corsi di formazione, di specializzazione e di riqualificazione del personale sanitario non medico nonché di aggiornamento e di iniziative di educazione sanitaria

Art. 1

(1) La Giunta provinciale può annualmente concedere contributo finanziario agli enti pubblici e privati

  • -  per la gestione di scuole e corsi di formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale sanitario non medico;
  • -  per l' organizzazione di congressi, convegni, seminari ed attività d'aggiornamento del personale medico;
  • -  per iniziative di educazione sanitaria, qualora le scuole, corsi ed altre iniziative siano state autorizzate, ove necessario, e siano contenute nel piano formativo di cui all' articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, che in seguito è chiamata legge provinciale. 2)
2)

L'art. 1 è stato sostituito con D.P.G.P. 18 giugno 1986, n. 14.

Art. 2

(1) Le domande di contributo, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno all'Assessorato alle Attività Sociali e Sanità, corredate dei seguenti documenti:

  • 1)  indicazione degli estremi dell' autorizzazione, qualora questa sia richiesta, e copia dello statuto quando questo non sia già agli atti della provincia;
  • 2)  dettagliata relazione sull' attività prevista nell'anno in cui si riferisce la domanda, con il numero degli iscritti alle scuole ed ai corsi di cui al punto a) dell'articolo 1 della legge provinciale;
  • 3)  dettagliata relazione sul programma e sui fini dell' attività prevista nell'anno cui la domanda si riferisce, di cui al punto c) dell'articolo 1 della legge provinciale, con indicazione anche delle qualifiche del personale eventualmente incaricato dell'insegnamento nei corsi di aggiornamento o di educazione sanitaria;
  • 4)  prospetto delle spese di gestione ed indicazione dei mezzi previsti per la copertura delle stesse.

Art. 3

(1) La Giunta provinciale ripartisce il fondo destinato alla concessione dei contributi fra i richiedenti, determinando l'ammontare con i seguenti criteri:

  • -  ammontare delle spese riconosciute;
  • -  numero degli allievi residenti in provincia di Bolzano, iscritti alle scuole o corsi autorizzati ai sensi dell' articolo 2 della legge provinciale;
  • -  grado di importanza e del carattere delle iniziative in relazione ai fini preposti dalla legge provinciale.

Art. 4

(1) Il contributo viene liquidato su ordine dell'Assessore competente dietro presentazione di documenti, specificati nel provvedimento di concessione.

CAPO II
Concessione di assegni di studio agli allievi

Art. 5

(1) Per ottenere l'assegno di studio di cui all'articolo 21 della legge provinciale, gli allievi frequentanti scuole in provincia devono presentare, tramite la direzione della scuola e quelli frequentanti scuole fuori provincia direttamente alla Giunta provinciale, Assessorato alle Attività Sociali e Sanità, apposita domanda di concessione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del comunicato dell'Assessorato competente relativo alle "Modalità per la concessione di assegni di studio per la formazione del personale sanitario non medico". 3)

(2) Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

  • a)  certificato di residenza stabile in un comune della provincia di Bolzano, intestato al nome dell' allievo;
  • b)  certificato rilasciato dal direttore della scuola o del corso ove l' allievo è iscritto comprovante l'iscrizione e la regolare frequenza di detta scuola o detto corso per l'anno scolastico cui la domanda si riferisce;
  • c)  stato di famiglia con specificazione della professione dei componenti il nucleo familiare;
  • d)  dichiarazione o certificato relativo all' ammontare del reddito. Le forme di dichiarazione a seconda delle varie ipotesi di stato di famiglia e secondo quanto sarà annualmente disposto dalla Giunta provinciale in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e rese note con apposita circolare;
  • e)  dichiarazione sull' ammontare presumibile delle spese a carico del richiedente, collegate con la frequenza scolastica durante l'anno scolastico cui la domanda si riferisce. Tale dichiarazione deve essere confermata dalla direzione della scuola;
  • f)  ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell' accertamento dello stato di bisogno;
  • g)  dichiarazione che il richiedente non gode di altre borse di studio;
  • h)  dichiarazione, confermata dal direttore della scuola, attestante la natura e l' ammontare presumibile delle spese effettivamente a carico del richiedente;
  • i)  certificato rilasciato dalla direzione della scuola, attestante il merito scolastico risultante dal titolo di studio richiesto per l' ammissione alla scuola o al corso per gli allievi frequentanti il primo corso o corso annuale, o, per gli altri allievi, il merito scolastico riportato negli esami di passaggio.
3)

Il comma 1 è stato sostituito dal D.P.G.P. 19 dicembre 1985, n. 23.

Art. 6

(1) Il comitato di cui all'articolo 14 della legge provinciale può chiedere l'integrazione della documentazione indicata nell'articolo 5, secondo comma, lettera d), al fine di ottenere le informazioni più aggiornate in ordine alle condizioni economiche dei richiedenti.

Art. 7

(1) La Giunta provinciale delibera la concessione degli assegni di studio, che saranno liquidati in una o più soluzioni. Nel provvedimento di concessione la Giunta provinciale può stabilire particolari modalità di liquidazione. 4)

4)

L'art. 7 è stato sostituito dal D.P.G.P. 19 dicembre 1985, n. 23.

Art. 8

(1) L'erogazione dell'assegno di studio è subordinata alla regolare frequenza della scuola o del corso per cui l'assegno è stato concesso. Qualora l'allievo non superi il periodo di prova o si ritiri dalla scuola o dal corso, l'assegno già concesso viene revocato dalla Giunta provinciale in tutto o in parte, secondo l'effettivo periodo di frequenza.

(2) È fatto obbligo ai direttori delle scuole o corsi di segnalare i nominativi degli allievi che si sono ritirati.

(3) A tal fine vengono comunicati a tali direzioni i nominativi dei beneficiari.

CAPO III
Criteri selettivi per l'ammissione alle scuole o ai corsi per la formazione del personale sanitario non medico

Art. 9

(1) Fermo restando quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 5 della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, ai fini della selezione degli aspiranti all'ammissione alle scuole o ai corsi, il consiglio di amministrazione della scuola stabilisce una graduatoria in base ai seguenti criteri:

  • a)  prova scritta di cultura generale;
  • b)  titolo di studio superiore a quello richiesto per l' ammissione;
  • c)  ultima votazione o giudizio risultanti dal titolo di studio richiesto per l' ammissione alla scuola o al corso. In caso di pari merito in graduatoria, la precedenza sarà data al più anziano di età.

CAPO IV
Assistenza gratuita e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Art. 10

(1) Gli enti gestori di scuole o corsi hanno l'obbligo di provvedere alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore di tutti gli allievi.

(2) Ai fini dell'assistenza ospedaliera gli allievi che non godono già di altra forma di assicurazione contro le malattie, dovranno essere iscritti nel ruolo provinciale di cui al titolo IV della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, oppure, se residenti in altre province, nell'analogo ruolo della rispettiva provincia o regione. Nel caso che tale iscrizione non possa avvenire gratuitamente la relativa spesa sarà a carico della scuola.

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