Pubblicato nel B.U. 2 agosto 1977, n. 38.
(1) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq per i primi quattro abitanti, e 10 mq per ciascuno dei successivi.
(2) Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di 9 mq, se per una persona, e di 12 mq se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.
(3) Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento e non inferiore a 1/12 per i fabbricati al di sopra di 1.000 m sul livello del mare.