(1) In appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale affluiranno le quote per spese di vitto ed alloggio, versate da coloro che usufruiranno di mense, convitti ed istituti gestiti in proprio dalla Provincia, nonché ogni altra entrata conseguente a contributi o erogazioni di enti pubblici o privati, di associazioni professionali di categoria o di privati per gli scopi di cui alla presente legge.