Pubblicato nel B.U. 2 febbraio 1971, n. 5.
(1) Il personale che la Giunta provinciale assumerà ai fini degli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, e per i compiti della programmazione economica, il cui contingente numerico massimo è fissato in 12 unità, deve possedere la laurea in ingegneria o architettura, oppure la laurea in legge o scienze economiche e commerciali o scienze politiche o sociali o matematica o scienze statistiche e demografiche.
(2) Il personale che la Giunta provinciale assumerà ai fini delle relazioni pubbliche, il cui contingente numerico massimo è fissato in 3 unità 2), deve essere iscritto nell'albo dei giornalisti - elenco professionisti o elenco pubblicisti.
(3) Il personale di cui al primo ed al secondo comma, oltre al possesso della cittadinanza italiana, deve possedere gli altri requisiti prescritti dell'articolo 27 ed articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, a prescindere dal limite massimo di età.
Numero aumentato a 7 unità dall'art. 2 della L.P. 7 agosto 1978, n. 34, e dall'art. 5 della L.P. 16 gennaio 1992, n. 5.