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Normativa provinciale
Commercio
Provvidenze per il commercio ed i servizi
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1995, n. 2052
Art. 4 Negozi con attività miste e particolari
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1995, n. 2052
1)
Criteri per la determinazione degli orari di apertura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 6 giugno 1995, N. 27.
Art. 4 Negozi con attività miste e particolari
a) I negozi che esercitano attività miste, soggette ad autorizzazione amministrativa ai sensi della
legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68
2)
, devono osservare gli orari previsti per l'attività prevalente da loro esercitata. In ogni caso è vietato un orario differenziato;
b) i negozi che esercitano attività miste, soggette parte ad autorizzazione amministrativa e parte a licenza di pubblica sicurezza e/o licenza per la vendita di articoli di monopolio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi devono sospendere la vendita per gli articoli soggetti ad autorizzazione amministrativa;
c) le rivendite di articoli per turisti, articoli ricordo e articoli militari possono essere autorizzate ad effettuare orari particolari.
2)
Riportata al n. XVI - B/d.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
A Disciplina del commercio
B Provvidenze per il commercio ed i servizi
a) LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 15
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 giugno 1990, n. 3758
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1995, n. 2052
Art. 1 Orario feriale
Art. 2 Chiusura infrasettimanale
Art. 3 Orario domenicale e festivo
Art. 4 Negozi con attività miste e particolari
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
C C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico