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In vigore al: 27/05/2016

r) Contratto di comparto 5 novembre 2003 1)
Contratto di comparto per il personale della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale del Servizio sanitario provinciale, escluso il personale dell'area medica e medico veterinaria, per il periodo 2001-2004 e per la parte economica relativa al periodo 1999-2002
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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 2 dicembre 2003, n. 48.

[Art. 50 (Aumenti di stipendi garantiti)

(1) Al personale della dirigenza sanitaria cui, a decorrere dal 1° luglio 2003, sarà attribuita un'indennità individuale di cui all'articolo 34, a decorrere dalla stessa data è garantito un aumento mensile di 155 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci fisse e ricorrenti, incluso il plusorario) ad esso spettante prima dell'inquadramento al 1° settembre 2002.

(2) Al personale della dirigenza sanitaria cui viene affidata la responsabilità di una struttura semplice dopo il 1° luglio 2003 è garantito, a decorrere dalla data della nomina, un aumento stipendiale mensile di 258 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II) percepita prima dell'inquadramento al 1° settembre 2002.

Al personale della dirigenza sanitaria che alla stessa data è responsabile di un "modulo", riconfermato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, e cui viene affidata la responsabilità di una struttura semplice dopo il 1° luglio 2003, è garantito, a partire dal 1° luglio 2003, un aumento stipendiale mensile di 258 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II e eventualmente quota "modulo") percepita prima dell'inquadramento al 1° settembre 2002.

Al fine di comparazione si tiene conto del trattamento fondamentale e di posizione nonché dell'indennità individuale, della retribuzione di risultato garantita ossia nella misura del 4 o dell'8 % e del compenso per ore aggiuntive programmate.

(3) Al personale della dirigenza sanitaria con funzione di sostituto direttore di una struttura complessa secondo l'art. 30 è garantito a partire dal 1° luglio 2003 ovvero dalla successiva data di effettiva nomina a sostituto direttore di struttura complessa un aumento stipendiale mensile di 258 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II) percepita prima dell'inquadramento al 1° settembre 2002.

Al fine di comparazione si tiene conto del trattamento fondamentale e di posizione nonché dell'indennità individuale, della retribuzione di risultato garantita ossia nella misura del 4 o dell'8 % e del compenso per le ore aggiuntive programmate.

(4) Ai direttori di struttura complessa con coefficiente inferiore all'1,6 è garantito a partire dal 1° luglio 2003 un aumento stipendiale mensile di 400 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II, specifico trattamento economico di cui alla L.P. 13/1994) percepita nel mese di agosto 2002. Ai direttori di struttura complessa con coefficiente pari o superiore all'1,6 è garantito a partire dal 1° luglio 2003 un aumento stipendiale di 700 euro rispetto alla retribuzione mensile (voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II, specifico trattamento economico di cui alla L.P. 13/1994) percepita nel mese di agosto 2002. Ai direttori di struttura complessa con coefficiente pari o superiore a 1,8 è garantito a partire dal 1° luglio 2003 un aumento stipendiale di 1.000 euro rispetto alla retribuzione mensile voci stipendiali fisse e ricorrenti, sub I e sub II, specifico trattamento economico di cui alla L.P. 13/1994) percepita nel mese di agosto 2002.

Al fine di comparazione si tiene conto del trattamento fondamentale e di posizione nonché dell'indennità individuale, della retribuzione di risultato garantita ossia nella misura del 4 o dell'8 % e del compenso per le ore aggiuntive programmate.

Al fine di garantire il predetto aumento, il personale della dirigenza sanitaria interessato viene autorizzato alla prestazione di un'ora aggiuntiva programmata o parte di essa. Qualora il predetto aumento non fosse garantito con un'ora aggiuntiva programmata, viene concessa la retribuzione di risultato di cui all'articolo 36 fino al 10 %. Se nonostante un'ora aggiuntiva programmata e la retribuzione di risultato del 10 % l'aumento di cui sopra non fosse ancora garantito, il personale della dirigenza sanitaria interessato viene autorizzato alla prestazione di un ulteriore ora aggiuntiva programmata o parte di essa.17) ]18)

17)
L'art. 50 è stato sostituito dall'art. 11 del contratto collettivo 17 gennaio 2005.
18)
Ora l'art. 50 non viene più applicato ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera d), del contratto collettivo 22 ottobre 2009.
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