Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole scuole sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
(2) Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un docente/una docente della scuola che all'atto dell'accettazione dichiara di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
(3) Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.