(1) La carriera del personale inquadrato nei profili professionali di seguito indicati è abbreviata di un'anzianità pari a due anni, con conseguente attribuzione del corrispondente aumento retributivo, se all'atto dell'assunzione è in possesso dei requisiti d'accesso, specializzazioni comprese, previsti dal corrispondente profilo professionale. È fatta eccezione per il profilo professionale di insegnante, per il quale l'abbreviazione di carriera è prevista in ogni caso.
(2) Il periodo postuniversitario di esperienza professionale e di specializzazione previsto quale requisito d'accesso per il profilo di psicopedagogista è utile ai fini dell'inquadramento nel profilo professionale per classi e scatti. Le frazioni di biennio sono utili per la progressione economica successiva.