(1) Il personale in possesso degli specifici requisiti richiesti per l'accesso ad un altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza, su richiesta e ove possibile, può ottenere l'inquadramento nel relativo profilo professionale.
(2) Il personale sfornito dei titoli di studio o professionali richiesti per l'accesso ad altri profili professionali della medesima qualifica funzionale di appartenenza è ammesso ai concorsi o ad altre procedure di selezione per l'accesso ai relativi profili professionali ed ottiene l'inquadramento nei nuovi profili professionali di norma sulla base dell'esito nelle relative procedure di selezione. Tale mobilità rimane esclusa verso i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesta l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
(3) La mobilità orizzontale è comunque subordinata al possesso dell'attestato di bilinguismo e delle qualificazioni aggiuntive necessarie all'espletamento delle mansioni dello specifico profilo professionale cui si aspira
(4) Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, sono applicabili anche alla mobilità orizzontale.