(1) Nell'ambito dei seguenti compiti istituzionali, oltre ad esercitare funzioni di polizia e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia forestale, faunistico-venatoria, ittica, idraulica, ambientale e paesaggistica, il personale appartenente al Corpo forestale provinciale svolge anche funzioni tecnico-gestionali, di informazione, di consulenza e di divulgazione.
(2) Il personale appartenente al Corpo forestale provinciale provvede:
(3) Il personale appartenente al Corpo forestale provinciale svolge nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Bolzano le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato.