Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, n. 40.
(1) Per il personale assunto a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995 e richiamato dalla legge n. 448 del 1998, il quale chiede l'iscrizione ai fondi di previdenza complementare, gli accantonamenti annuali del TFR successivi alla iscrizione sono integralmente destinati ai fondi medesimi.
(2) Per il personale in servizio antecedente all'entrata in vigore del DPCM di cui al comma 1, associato ai fondi di previdenza complementare, l'ente di appartenenza, in aggiunta quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, versa una quota pari al 18 per cento del TFR maturando calcolato ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto. Tali accantonamenti saranno versati secondo la normativa vigente.
(3) Il versamento degli importi destinati ai fondi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo avverrà in seguito alla copertura finanziaria della relativa spesa con i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2000 nonché per gli esercizi futuri.