Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, n. 40.
(1) Con decorrenza 1° luglio 1999 il trattamento di fine servizio è disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile. Dal trattamento di fine rapporto spettante ai sensi del predetto articolo è detratta l'indennità di fine servizio comunque denominata maturata a carico degli enti di previdenza obbligatoria o presso enti di provenienza, in caso di passaggio per legge.
(2) L'indennità di trattamento di fine servizio comunque denominata maturata fino al 30 giugno 1999 ai sensi della vigente disciplina prevista dall'ordinamento del personale dei comparti di cui all'articolo 1 viene determinata secondo la normativa medesima e si cumula, a tutti gli effetti, per i periodi successivi a tale data, con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 2120, 4° e 5° comma, del codice civile, detratti gli acconti già corrisposti.