(1) Le attività extraservizio sono soggette alle seguenti limitazioni:
(2) Il personale che intende svolgere attività extraservizio deve informare per iscritto il superiore competente e la ripartizione o struttura competente in materia di personale sugli interessi finanziari o non finanziari che possono comportare un conflitto di interessi con l'attività svolta. Su richiesta, il personale fornisce ulteriori informazioni in ordine alla propria situazione patrimoniale e tributaria.
(3) Il superiore competente esercita la funzione di vigilanza e ha l’obbligo di informare la ripartizione o struttura competente per il personale in ordine all’osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi e incarichi da parte del personale.