(1) I lavori in economia sono disposti dai direttori/dalle direttrici o dai funzionari incaricati/dalle funzionarie incaricate.
(2) L’approvazione del programma annuale per i lavori, servizi e forniture in economia comporta la contestuale approvazione del progetto.
(3) I lavori in economia non inseriti nel programma annuale sono soggetti all’approvazione preventiva del progetto e dell’impegno di spesa da parte dei direttori/delle direttrici o dei funzionari incaricati/delle funzionarie incaricate fino a un importo di 200.000 euro.
(4) Qualora l’importo dei lavori, servizi e forniture sia inferiore a 40.000 euro, le condizioni del contratto possono essere trattate direttamente con un singolo operatore economico.
(5) Qualora l’importo dei lavori servizi e forniture sia pari o superiore a 40.000 euro, l’amministrazione aggiudicatrice, se non intende avvalersi della facoltà del sorteggio tra gli operatori interessati prevista dall’Art. 46, invita almeno cinque operatori economici qualificati, se sussistono soggetti idonei in tal numero.
(6) Per lavori, servizi e forniture di somma urgenza il/la responsabile unico/unica del procedimento dell’amministrazione aggiudicatrice redige una relazione, indicando i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo. La relazione viene trasmessa immediatamente all’amministrazione aggiudicatrice, che affida gli interventi a uno o più operatori economici di propria scelta. Il/La responsabile unico/unica del procedimento ordina senza indugio l’esecuzione degli interventi necessari e indispensabili; inoltre, entro un congruo termine indicato dall’amministrazione aggiudicatrice, compila una perizia e la trasmette, unitamente alla relazione di somma urgenza, all’amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo i prezzi sono determinati in contraddittorio tra il/la responsabile unico/unica del procedimento e l’appaltatore e sono approvati dall’amministrazione aggiudicatrice. Per gli interventi di importo superiore a 200.000 euro, l’approvazione della perizia e dell’impegno di spesa è demandato all’organo di competenza per importo. Qualora un’opera o un lavoro, servizio o fornitura eseguiti per motivi di somma urgenza non ottengano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione aggiudicatrice, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte realizzata sulla base dell’offerta accettata.
(7) Per spese inferiori a 40.000 euro, l’impegno delle spese per lavori servizi e forniture da eseguire in economia può essere contestuale alla liquidazione, sempre che questa avvenga nello stesso esercizio finanziario nel quale è stata perfezionata l’obbligazione. Negli altri casi, l’impegno è disposto con il provvedimento di approvazione dei programmi, perizie e progetti, fermo restando il termine di cui all’articolo 6, comma 13, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, per il perfezionamento dei contratti.
(8) Ulteriori dettagli sull’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia sono disciplinati con regolamento.