(1) I bacini sono aree territoriali omogenee che costituiscono i lotti unitari per l’affidamento dei servizi di linea, eccetto i servizi ferroviari. A ogni bacino corrispondono una rete e un programma di esercizio dei servizi del trasporto pubblico di persone.
(2) I bacini sono definiti in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica, in base alla domanda di mobilità, in coerenza al sistema di cadenzamento ed in funzione dell’interconnessione con le direttrici principali verso i centri urbani maggiori.
(3) I bacini possono essere ridefiniti in funzione di interventi significativi sulla rete o di variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi.