(1) Per le spese di investimento possono essere concessi contributi annuali e pluriennali, finalizzati a:
(2) Per le finalità di cui al comma 1, agli enti locali territoriali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico, può essere concesso un contributo nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento anche a soggetti privati.
(3) I contributi possono essere concessi ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea e alle società della Provincia operanti nel settore del trasporto pubblico, anche per la copertura degli oneri derivanti dall’accensione di mutui o contratti di leasing. La Provincia di Bolzano è autorizzata a prestare garanzie sull’eventuale mutuo o contratto di leasing.
(4) Per le società della Provincia sono ammissibili a contributo, nella misura massima del 100 per cento, anche le spese relative ad acquisizioni e operazioni sul capitale sociale in società di interesse provinciale.