(1) La Società Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. – STA, di seguito denominata STA:
(2) Sono affidate alla STA le seguenti funzioni tecniche e amministrative relative al trasporto pubblico integrato:
(3) La Giunta provinciale ha facoltà di sostenere finanziariamente la STA con un contributo annuale di esercizio e con eventuali concessioni di crediti.