1. Le domande di agevolazione per gli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 28 febbraio di ogni anno, e comunque prima di iniziare i lavori o effettuare un acquisto; le domande vanno redatte in duplice copia sui moduli predisposti dall’Amministrazione provinciale e presentate agli uffici forestali territorialmente competenti o all’Ufficio provinciale Economia montana.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alle domande dichiarate urgenti ed indifferibili a causa di eventi atmosferici o di adempimenti particolarmente gravosi imposti dalla pubblica amministrazione.
3. L’inizio dei lavori può aver luogo subito dopo la presentazione della domanda.
4. Alla domanda sono da allegare i seguenti documenti:
a) copia della concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune territorialmente competente nell’anno precedente;
b) progetto dell’opera da realizzare con il relativo preventivo di spesa, redatti e firmati da un libero/una libera professionista iscritto/iscritta nel relativo albo;
c) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;
d) copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche;
e) cronoprogramma delle spese o distinta della scadenza delle spese;
5. Qualora si tratti di una domanda di agevolazione per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione e il risanamento di una strada, un acquedotto o impianti a fune, deve essere allegato l’atto di sottomissione controfirmato dai rispettivi proprietari ovvero dal/dalla rappresentante legale della persona giuridica, sempre che non sussista un diritto di passaggio risultante dall’estratto tavolare del libro fondiario.
6. Qualora si tratti di una domanda di agevolazione per la costruzione, l’ampliamento e il risanamento di impianti di acqua potabile, al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso della seguente documentazione:
a) decreto di concessione per la derivazione d’acqua dell’Agenzia provinciale per l’ambiente;
b) giudizio di qualità o di idoneità del Laboratorio provinciale Analisi acque o dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
c) parere favorevole del Servizio antincendio della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile.
7. Qualora si tratti di una domanda di agevolazione per la realizzazione di un impianto a fune, viene richiesto d’ufficio il nulla osta all’esercizio di cui all’articolo 33 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.
8. In caso di domanda incompleta, il richiedente viene sollecitato per iscritto a presentare entro 30 giorni i documenti o dati mancanti. Le domande non perfezionate entro i termini previsti sono archiviate d’ufficio.
9. Non sono agevolabili le domande riguardanti interventi il cui preventivo, comprensivo delle spese tecniche, sia inferiore a 10.000,00 euro.
10. Per i lavori possono essere ammesse varianti di progetto con costi aggiuntivi, purché i maggiori costi siano adeguatamente motivati e superino il 15% dei costi approvati inizialmente. Le domande relative a queste varianti vanno presentate come domande nuove, ma non si applica il termine di cui all’articolo 4, comma 1.