(1) Tutti i provvedimenti adottati dalla Provincia per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono trasmessi al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(2) Le sentenze della Corte di giustizia che comportano obbligo di adeguamento per la Provincia sono indicate nelle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse.