(1) Al personale degli enti di cui all'articolo 1 si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 8, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
(2) Salvo quanto previsto dalla normativa provinciale sulla responsabilità dirigenziale, sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni disciplinari, compresa la sospensione cautelare dal servizio, possono essere definiti più dettagliatamente dai contratti collettivi.
(3) Gli enti di cui all'Art. 1 individuano l’unità organizzativa e l'organo competenti per i procedimenti disciplinari, compresa la sospensione cautelare; questi ultimi provvedono, su segnalazione del direttore/della direttrice dell’unità organizzativa in cui il/la dipendente lavora o sulla base delle informazioni in loro possesso, alla contestazione dell'addebito al/alla dipendente medesimo/medesima, istruiscono il procedimento disciplinare e, in caso di comprovata colpa, applicano la sanzione. Per il personale della Provincia, l'individuazione dell’unità organizzativa e dell’organo competente per i procedimenti disciplinari spetta alla Giunta provinciale.
(4) La sanzione disciplinare può essere impugnata dal/dalla dipendente innanzi alla commissione di conciliazione, che su accordo delle parti può fungere anche da organo arbitrale.