Ordinanza 24 marzo 2015 (24 aprile 2015), n. 68; Pres. Criscuolo; Red. Coraggio
Ritenuto che con i quattro ricorsi in epigrafe la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Sardegna hanno impugnato i commi 138 – nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater dell’art. 12 del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 –, 141, 142, 143 e 146, nonché, la sola Regione autonoma Sardegna, il comma 145 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), denunciandone il contrasto con i rispettivi statuti, nonché con gli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati non fondati;
che, successivamente, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Sardegna, con atti depositati in cancelleria, rispettivamente, in data 3 marzo, 28, 27 e 23 gennaio 2015, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;
che le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri con atti depositati in cancelleria in data 5, 17 e 19 marzo 2015.
Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, aventi ad oggetto le medesime disposizioni, vanno riuniti;
che per essi vi è stata rinuncia da parte delle Regioni e delle Province autonome ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.