(1) Per l’attività di noleggio è vietato l’utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici di cui non può beneficiare la totalità delle imprese.
(2) Il divieto di cui al comma 1 non si applica trascorsi dodici anni dalla data di prima immatricolazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
(3) Per l’attività di noleggio in provincia di Bolzano è vietato l’utilizzo di autobus con una vetustà di oltre 15 anni dalla prima immatricolazione, fatta eccezione per i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico.