(1) In caso di inosservanza delle prescrizioni relative all’autorizzazione, all’esposizione del contrassegno, alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati, nonché alla qualità del servizio e ai reclami, l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità adotta i seguenti provvedimenti, da annotarsi nel registro delle imprese esercenti l’attività di noleggio:
(2) L’ammonizione consiste nell’invito ad eliminare, entro un termine perentorio e ragionevole, le violazioni riscontrate.
(3) L’autorizzazione all’attività di noleggio autobus è sospesa da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 40 giorni nei seguenti casi:
(4) Qualora l’impresa commetta due o più infrazioni gravi secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, l’autorizzazione è sospesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni.
(5) L’autorizzazione all’attività di noleggio autobus è revocata quando l’impresa: