(1) Per l’anno 2014 il versamento dell’imposta per la rata di acconto va effettuato applicando le aliquote e la detrazione base previste dalla presente legge. Per garantire uno svolgimento più agevole dei pagamenti, la scadenza prevista per il versamento della rata di acconto per l’anno 2014 può essere posticipata con decreto del Presidente della Provincia. Con il versamento del saldo gli importi pagati in acconto dovranno essere conguagliati tenendo conto dei regolamenti, delle aliquote e delle detrazioni deliberate ai sensi dell’articolo 2 da parte dei Comuni, entro e non oltre il 31 ottobre 2014. Negli stessi termini i Comuni adeguano i bilanci di previsione anche eventualmente già adottati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge. Qualora un Comune non adotti entro il 31 ottobre 2014 alcuna deliberazione sulle aliquote e detrazioni oppure alcun regolamento, si applicano anche alla seconda rata quelle previste dalla presente legge. Le presenti disposizioni si applicano in deroga all’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 28)
(2) Per l’anno 2014 la tabella riassuntiva di cui all’articolo 2, comma 6, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia entro il 31 ottobre 2014.