(1) Con proprio regolamento, da approvare con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno a cui il bilancio si riferisce, i Comuni disciplinano quanto a loro demandato dalla presente legge.
(2) I Comuni determinano con regolamento:
- le fattispecie di immobili per le quali è prevista una riduzione di aliquota, nonché quelle esenti dall’imposta;
- le fattispecie di immobili per le quali è prevista una maggiorazione di aliquota;
- la documentazione, comprovante i presupposti per le riduzioni e le esenzioni, e le modalità di presentazione della stessa;
- la possibilità per la Giunta comunale di definire periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;
- la possibilità per la Giunta comunale di stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari.
(3) Il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione la misura dell’aliquota ordinaria, delle aliquote ridotte e delle aliquote maggiorate, nonché la misura della detrazione per l’abitazione principale.
(4) Il Comune con delibera della Giunta comunale designa un funzionario/una funzionaria cui conferire le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Il funzionario/la funzionaria sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.
(5) Il regolamento comunale di cui al comma 1 e le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune e comunicati alla Ripartizione provinciale Enti locali entro 30 giorni dalla loro adozione. 2)
(6) La Ripartizione provinciale Enti locali, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano tabelle riassuntive delle informazioni utili al calcolo dell’imposta.
(7) L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi con le modalità previste dal comma 13/bis dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 3)