(1) Le somme superiori all’importo dovuto eventualmente percepite dai beneficiari sono recuperate, ove possibile, mediante corrispondente riduzione delle mensilità da erogarsi successivamente alI’accertamento dell’indebito, secondo le disposizioni vigenti in materia di compensazione.
(2) Se la compensazione di cui al comma 1 non è possibile, la restituzione può avvenire, senza maggiorazioni per interessi, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico.
(3) In caso di dichiarazioni non veritiere della persona richiedente, questa è tenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento degli interessi legali, che decorrono dalla data di incasso delle prestazioni non spettanti.