1. I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi a fondazioni, enti e consorzi pubblici e privati, cooperative sociali, comitati e associazioni, con o senza fini di lucro, in considerazione della disposizione “de minimis”, del regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.
2. I contributi non possono essere concessi all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.