1. Le superfici minime di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 sono fissate nell’allegato III del regolamento stesso. Le superfici delle nicchie di riposo sopraelevate previste nelle stalle dei caprini possono essere utilizzate per il calcolo delle superfici minime di stabulazione. Non è obbligatorio che queste superfici siano approntate con strame.