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In vigore al: 27/05/2016

b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori”)

(1) Dopo l’Art. 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente articolo: “Art. 8/bis (Istruttore/istruttrice di guida alpina)

1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.”

(2) Dopo l’articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente articolo:

“Art. 8/ter (Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna)

1. È accompagnatore/accompagnatrice di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

  1. accompagna gli escursionisti, senza l’ausilio di ramponi, corda e piccozza, su sentieri, esclusi le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai;
  2. fa conoscere ed apprezzare, nel rispetto delle regole della sicurezza e della prudenza, il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti storici, etnografici e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni.

2. Per l’attività professionale di cui al comma 1, i seguenti soggetti non rientrano nell’applicazione della presente legge:

  1. i titolari e le titolari di esercizi ricettivi e di affittacamere nonché i loro familiari e dipendenti, che accompagnano in gita i propri clienti;
  2. i titolari e le titolari di aziende ed i loro familiari nell’ambito dell’attività agrituristica ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche.

3. La Giunta provinciale determina l’ambito territoriale, le condizioni e le modalità dell’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna/accompagnatrice di media montagna.

4. Le guide alpine e gli aspiranti/le aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.”5)

(3) Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:

“2. Le guide alpine che nel triennio di validità della rispettiva iscrizione nell’albo professionale abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine, sono esonerate dall’obbligo di frequenza del corso di aggiornamento.”

(4) Nel comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è aggiunto il seguente periodo: “Fanno altresì parte del collegio gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna che esercitano l’attività in provincia di Bolzano”.

(5) L’articolo 17 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è abrogato.

(6) Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, dopo le parole: ”aspiranti guida” sono inserite le parole: “e gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici di media montagna”.

(7) Nel comma 6 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, dopo le parole: ”aspiranti guida” sono inserite le parole: “gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici di media montagna”.

(8) Dopo il comma 6 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente comma:

“6/bis. Chi esercita nell’ambito del territorio provinciale la professione di cui all’articolo 8/ter senza il possesso dei relativi requisiti è soggetto alla sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro.”

5)
La Corte costituzionale con sentenza del 10 dicembre 2013, n. 311 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), art. 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della L.P. 5 dicembre 2012, n. 21.
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