(1) Le farmacie garantiscono, tramite un regolare orario di apertura settimanale di almeno 40 ore e tramite turni durante gli orari di chiusura, un servizio farmaceutico continuativo a livello provinciale.
(2) La Giunta provinciale determina d’intesa con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri relativi a orari di apertura minimi, ferie delle farmacie nonché turni di servizio durante gli orari di chiusura.
(3) Entro il 1° ottobre di ogni anno l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Bolzano, sentita la Ripartizione provinciale Sanità, predispone il calendario dei turni di servizio delle farmacie per l’anno successivo.
(4) I turni e gli orari stabiliti non impediscono l’apertura delle farmacie anche al di fuori degli orari obbligatori.